L’amministratore di sostegno

amministratore di sostegno

Una demenza può causare un disagio tale da impedire non solo lo svolgimento di normali attività quotidiane ma anche la gestione delle proprie finanze e affari. Quando la malattia arriva a tale stadio di gravità, può essere utile nominare un amministratore di sostegno che permetta alla persona malata di prendersi cura di tutto ciò che non è più in grado di svolgere in totale autonomia.

Data l’importanza della materia, abbiamo chiesto all’Avvocato Elisa Marzotto di Montegrotto Terme (Padova) di spiegarci quando è utile nominare un amministratore di sostegno e le procedure indicate dalla legge italiana in merito alla sua nomina e alle sue competenze.

Buona lettura!

Eloisa

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Chi è l’amministratore di sostegno?

L’Amministratore di sostegno è una figura istituita a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione, attualmente riservate nelle sole ipotesi ai casi di maggiore gravità, quando cioè sia necessario per la protezione della persona priva di autonomia e quindi per i casi di persone affette da gravi disabilità, specie di tipo psichico o di grave demenza (Legge n.6 del 9 gennaio 2004).

Chi può essere nominato amministratore di sostegno?

E’ nominato dal Giudice Tutelare e scelto, dove possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito, infatti può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque i parenti entro il quarto grado.

Qualora ne ravvisi l’opportunità o quando ricorrono gravi motivi, il Giudice Tutelare può nominare un’altra persona idonea, estranea all’ambito familiare, in grado di garantire un’adeguata protezione ed un puntuale sostegno. Va tuttavia ricordato che non tutti i soggetti possono ricoprire le funzioni di sostegno. Ai sensi dell’art. 408 del Codice Civile sono esclusi “gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario”.

Quando ricorrere alla nomina dell’amministratore di sostegno?

Quando accade che un soggetto, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Questo significa che l’impossibilità può essere parziale, ossia circoscritta anche ad un solo atto della vita quotidiana, e anche che l’impossibilità può essere anche temporanea, circoscritta ad un periodo particolare in cui la persona ha bisogno di essere affiancata per alcuni atti.

A titolo esemplificativo l’amministratore di sostegno può essere utile a:

  • Persone che non sanno spendere bene le loro risorse e vengono raggirate;
  • Persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo o in condizioni di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti
  • Persone deboli che sono incapaci di fare valere i propri diritti (ottenimento di pensioni o indennità di accompagnamento, riscossione di affitti, accettazione delle eredità o ricerca dei beni ereditati presso le banche per evitare che i relativi diritti siano lasciati cadere in prescrizione, ecc…).

Quali sono gli atti che può compiere l’amministratore di sostegno?

L’Amministratore di sostegno può compiere:

1) atti di ordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l’amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);

2) atti di straordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio…) per il compimento dei quali è necessaria l’autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?

L’Amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:

  • Tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  • Deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • Deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
  • E’ tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti;
  • E’ tenuto ad effettuare una relazione periodica in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo che attesti l’attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.

[Per leggere l’approfondimento sottostante, cliccare sulla barra di testo]

La nomina dell’amministratore di sostegno
  1. Un soggetto vi può provvedere nominando una persona di fiducia come amministratore di sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità. Tale volontà deve essere formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale (ad esempio, un notaio).
  2. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.
  3. Nel caso in cui non vi sia stata una precedente designazione da parte del beneficiario, gli interessati potranno presentare formale istanza per la Nomina dell’Amministratore di Sostegno presso il Tribunale del luogo di residenza e/o domicilio del beneficiario.

Qualora il Tribunale di competenza ritenesse necessario nominare un legale di fiducia per il supporto tecnico ed efficace nella redazione del ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, è necessario informarsi sul procedimento di nomina previsto dallo stesso Tribunale (vedi ad es. il sito del Tribunale di Padova: http://www.tribunale.padova.giustizia.it/it/Content/Index/31507), tenendo presente che in alcuni casi è possibile essere assistiti gratuitamente con il “Patrocinio a spese dello Stato”.

Al fine di agevolare la redazione del ricorso, è necessario reperire la seguente documentazione da presentare al legale di fiducia:

  • certificato integrale dell’atto di nascita del beneficiario;
  • certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
  • relazione clinica aggiornata sullo stato di salute del beneficiario riportante anamnesi, diagnosi e capacità residue del paziente;
  • certificato medico che attesti l’impossibilità dell’amministrando di raggiungere Palazzo di Giustizia;
  • eventuale relazione sociale che inquadri il contesto di vita del beneficiario;
  • eventuale relazione clinica e sociale;
  • documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario(stipendi percepiti per attività lavorativa, pensioni di anzianità ovecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni di reversibilità, assegni diaccompagnamento, rendite provenienti da affitti, investimenti, conti correnti, titoli, immobili, ecc.)
  • fotocopia carta identità del beneficiario;
  • fotocopia carta identità dei ricorrenti e dell’eventuale amministratore di sostegno;
  • elenco nomi e indirizzi dei parenti stretti (maggiorenni) come conosciuti dal ricorrente: genitori, fratelli, figli, coniuge e nipoti.

Si consiglia, inoltre, una volta noti il numero di R.G. e la data dell’udienza avanti il Giudice Tutelare, di raccogliere le adesioni scritte di tutti parenti stretti (maggiorenni) come conosciuti dal ricorrente: genitori, fratelli, figli, coniuge e nipoti, datate , sottoscritte ed accompagnate da copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.

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